Aggiornato al 23.10.2009(Scarica)

 

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STATUTO

 

 

ART. 1

(Premessa)

 

Il Clan ITA è un circolo ricreativo, culturale e di svago che considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e condivisi, in quanto patrimonio comune agli affiliati,. Tutti gli associati al Clan ITA devono, pertanto, astenersi da qualunque comportamento - sia in pubblico che in privato – che possa ledere l’immagine del Clan, ed agire al meglio per garantire il rispetto della stessa in ogni luogo.

 

Tutti i suoi iscritti si riconoscono per l’utilizzo della tag ITA e di un corrispondente grado assegnato.

La tag ITA appartiene ai soci fondatori che ne dispongono a maggioranza in qualsiasi tempo e in ogni luogo. Tutti i nuovi iscritti prendono coscienza di ciò e rinunciano a qualsiasi pretesa una volta accolti nel gruppo.

I soci fondatori del Clan ITA, effettivi alla data del 16 marzo 2009, sono: ITA_ Impero.

 

All’interno del Clan vige un’organizzazione gerarchica ma di stampo democratico, che valorizza la libera espressione di pensiero di ciascun associato, purché resa all’insegna della massima educazione e nel rispetto di persone, ruoli e funzioni. Specifiche sanzioni disciplinari e di auto-tutela sono volte a garantire l’unità e la continuità del Clan nel tempo, il rispetto delle gerarchie e il buon comportamento di ciascuno secondo i canoni dell’ONESTA’, della LEALTA’ e della SOLIDARIETA’.

 

q  Per ONESTA’, intendiamo la purezza d’animo dell’associato verso tutti, anche se non appartenenti al Clan ITA;

q  Per LEALTA’, intendiamo il comportamento cristallino di chi affronta l’avversario con generoso slancio ma nel rispetto della sua persona: senza schernire lo sconfitto, senza inveire contro il vincitore e, soprattutto, senza fare ricorso ad azioni spregevoli della morale, tese screditare il Clan, a conseguire una vittoria immeritata o a raggiungere una posizione di prestigio all’interno del Clan;

q  per SOLIDARIETA’, intendiamo l’impegno generoso del più forte che supporta il più debole, del più abile che condivide le difficoltà dell’inesperto e del più istruito che supporta culturalmente il meno sapiente, anche in un ambito estraneo alle stesse finalità goliardiche del Clan: il tutto secondo un reciproco e costante scambio di doti umane proprie di ciascuno.

 

Il Clan ITA non persegue finalità offensive dell’altrui dignità, né intende favorire o sollecitare forme di razzismo.

Sono sottoposti al presente Statuto tutti i Regolamenti torneo e le normative accessorie vigenti.

 

 

 

ART. 2

(Organi del Clan)

 

Gli organi istituzionali del Clan sono i seguenti:

 

Ø  il SENATOR

Ø  il CONSOLE

Ø  2 PREFETTI

Ø  il CENSORE

Ø  il GRAN CONSIGLIO

 

Nella scala gerarchica, il Senator, l’Ambasciatore, il Prefetto, il Censore - in quanto “gradi operativi” indispensabili all’ottimale funzionamento di questa comunità - non occupano una posizione necessariamente conforme alle abilità di gioco.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 3

(Gradi del Clan)

 

In ordine d’importanza decrescente, resa in funzione delle abilità di gioco, nel Clan sono attribuiti i seguenti gradi:

 

§  TRIBUNO …………. (non più di 5)

§  PALADINO

§  CATAFRATTO …….. (riservato solo agli aiutanti di campo del Senator e del Console) 

§  CAVALIERE

§  LEGIONARIO

§  ALABARDIERE

 

 

ART. 4

(Senator)

 

E’ il Capo Clan istituzionale.

Viene eletto annualmente (10 gennaio) da tutti i membri effettivi del Clan tra coloro che, per carisma e affidabilità, meglio di altri rappresentano l’unità e la continuità del Clan, garantendo l’armonia e la disciplina tra gli associati e il sereno raccordo tra tutti gli organi operativi del Clan.

Alla carica di Senator possono proporsi tutti i “membri effettivi” di età non inferiore a 20 anni, purché siano stati continuativamente membri effettivi per non meno di 2 anni.

 

Attribuzioni: 

        

1.     E’ l’organo esecutivo per eccellenza: in questa sua veste interpreta le norme dello Statuto, le leggi e le direttive approvate dal Gran Consiglio e le rende operanti attraverso le proprie decisioni.

2.     E’ un organo di verifica e di giudizio sul comportamento di tutti gli associati e può inviare richiami in forma privata che invitano al rispetto delle disposizioni vigenti e delle norme fondamentali sancite nello Statuto. Nel caso in cui i richiami rimangano disattesi, può comminare i necessari provvedimenti disciplinari nelle forme stabilite all’art.13.

3.     Nomina, sospende e revoca dal loro incarico fiduciario i Prefetti, i Tribuni, l’Ambasciatore e il Censore.

4.     Propone al Gran Consiglio la nomina del Console.

5.     Può sospendere qualsiasi associato e rinviarlo al giudizio del Gran Consiglio per la comminazione di uno dei provvedimenti disciplinari previsti all’art.13, laddove un determinato comportamento sia da esso ritenuto lesivo dello Statuto e dell’armonia interna al gruppo.

6.     Nel caso in cui un membro effettivo non dimostri di essere più sufficientemente integrato col resto del gruppo ITA, disconosca le norme di organizzazione interna, assuma un comportamento non consono alla migliore convivenza di tutti con tutti, ovvero si renda protagonista di polemiche pretestuose che alterino l’armonia della comunità, può essere rinviato dal Senator ad effettuare un nuovo periodo di reintegro in qualità di membro in prova.

7.     In assenza del Console, esercita temporaneamente le sue funzioni e procede di comune accordo col Prefetto ai necessari aggiornamenti dei gradi inerenti le abilità di gioco.

8.     Presiede le riunioni del Gran Consiglio (art. 11), ma senza diritto di voto nell’ambito della funzione legislativa, eccetto che nelle situazioni di perfetta parità tra favorevoli e contrari in una votazione e nel caso di modifiche allo Statuto. Redige il verbale delle decisioni adottate nel Gran Consiglio dove funge da moderatore.

9.     Ai sensi di quanto previsto al successivo art.11 il Senator può procedere alla sospensione del Gran Consiglio o di uno o più dei suoi componenti, cui può seguire lo scioglimento anticipato previo plebiscito popolare.

10.  Nei termini e nei modi stabiliti dall’art.11, il Gran Consiglio può, a sua volta, disporre la rimozione del Senator.

11.  Per manifesta indisciplina e insubordinazione gerarchica, per inosservanza delle norme statutarie ovvero per ogni altro motivo teso ad alterare l’armonia della vita comunitaria nel Clan, il Senator, nel rispetto della procedura stabilita all’art.13, commina uno dei provvedimenti disciplinari previsti.

12.  In considerazione del suo elevato prestigio, il grado di Senator (contrassegnato da un asterisco) rimane appannaggio di coloro che, pur avendo terminato il loro mandato, ne avanzino esplicita richiesta.

 

 

ART. 5

(Console)

 

Viene nominato annualmente dal Gran Consiglio su proposta del Senator, dopo esser stato prescelto  come il più meritevole tra i Tribuni, purché abbia compiuto almeno 18 anni e sia stato inquadrato continuativamente come membro effettivo da non meno di 2 anni.

 

Attribuzioni: 

  1. Rappresenta l’immagine del Clan nelle sue attività di gioco e, in accordo con l’Ambasciatore (art.8), mantiene i contatti con l’esterno, informandone puntualmente il Senator. In questa sua veste, seleziona i migliori giocatori del Clan e addestra a dovere la “squadra ufficiale” che partecipa alle competizioni esterne.
  2. E’ l’unico responsabile dell’attribuzione dei gradi ordinari del Clan (art.3), con esclusione dei Tribuni: per comprovati motivi di opportunità o di merito, può in qualsiasi momento degradare o promuovere ogni membro del Clan, eccetto che durante l’effettuazione del “Torneo per la classifica interna” se ciò comporti una variazione del punteggio riferito al grado. Nel fare ciò deve attenersi a quanto disposto al comma 3 di questo articolo.
  3.  Come previsto dall’art.9, assiste in prima persona ad ogni test programmato per attribuire un grado. Se il test riguarda un membro in prova, il Console si limita ad assistere all’esame svolto da ciascuno dei due Catafratti prescelti. Dopo le due prove, laddove l’esaminando si fosse dimostrato meritevole di un grado superiore a quello di Cavaliere, il Console sosterrà in prima persona una terza verifica con la visione di uno dei Catafratti, a seguito della quale attribuirà un grado idoneo. Questa procedura si applica anche nel caso di test per l’eventuale miglioramento di grado di un membro effettivo.

4.     Per manifesta indisciplina e insubordinazione gerarchica, per inosservanza delle norme statutarie ovvero per ogni altro motivo teso ad alterare l’armonia della vita comunitaria nel Clan, può richiedere al Senator l’adozione di uno dei provvedimenti disciplinari previsti all’art.13.

 

 

ART. 6

(Prefetto)

 

Attribuzioni:

 

1.     I Prefetti sono due e durano in carica congiuntamente al Senator, che li nomina come suoi collaboratori fiduciari e che, in qualsiasi momento, può revocare e sostituire

2.     Partecipa di diritto alle attività del Gran Consiglio, supportando il Senator nella sua funzione di moderatore.

3.     Esercita un monitoraggio costante sul buon comportamento interno al Clan fungendo da riferimento per tutti in caso di assenza del Senator, al quale riferisce puntualmente per ogni questione attinente la disciplina degli associati.

4.     Nella sua veste di supremo magistrato, il Prefetto si avvale dell’ausilio dei Catafratti e può inviare richiami in “forma privata” che invitino ad un comportamento corretto e al rispetto delle norme dello Statuto. Qualora l’interessato non sia raggiungibile, i richiami possono essere eccezionalmente scritti nelle cartelle personali site all’interno del Forum.  Tutti sono tenuti ad osservare questi richiami disciplinari.

5.     Per manifesta indisciplina e insubordinazione gerarchica, per inosservanza delle norme statutarie ovvero per ogni altro motivo teso ad alterare l’armonia della vita comunitaria nel Clan, può richiedere al Senator l’adozione di uno dei provvedimenti disciplinari previsti all’art.13.

 

 

ART. 7

(Ambasciatore)

 

L’Ambasciatore é nominato dal Senator come sua persona di fiducia nei rapporti esterni e quale portavoce ufficiale del Senator.

 

 

ART. 8

(Censore)

 

E’ nominato dal Senator come sua persona di fiducia, competente nel settore informatico. E’ scelto tra coloro che meglio di altri riescono con lui a collaborare per l’aggiornamento del sito del Clan, per il suo mantenimento e perfezionamento.

 

 

ART. 9

(Tribuno)

 

E’ nominato dal Senator tra quei Paladini che, raggiunto il 18° anno di età, siano stati inquadrati continuativamente come membri effettivi da non meno di 2 anni, eguaglino il Console in abilità di gioco e si distinguano per serietà di comportamento, carisma, affabilità nei rapporti umani e per spiccate doti morali.

 

Attribuzioni

 

1.     E’ un grado di estremo rilievo, costituendo una sorta di anticamera del Consolato: soltanto i Tribuni, infatti, possono competere con il Console in carica per essere eletti al suo posto.

  1. Il grado di Tribuno si mantiene in funzione dell’assidua presenza garantita all’interno del Clan e sulla base dei requisiti espressi nella premessa del presente articolo.

 

 

ART. 10

(Catafratto)

 

E’ un grado essenziale, in quanto ricopre due fondamentali incarichi:

§  di aiuto al Console per l’inquadramento dei membri in prova e l’eventuale promozione dei membri effettivi (art.12);

§  di supporto al Senator e ai Prefetti per il mantenimento della disciplina interna al Clan.

 

Attribuzioni:

 

  1. E’ nominato dal Console di concerto col Senator e viene scelto tra quei Cavalieri che, più di altri, hanno meritato in termini di assiduità, impegno, disponibilità nelle relazioni sociali e abilità nel gioco.

 

  1. Il Catafratto collabora col Senator e coi Prefetti per il mantenimento della disciplina interna e sollecita l’adempimento di quanto stabilito nello Statuto, inviando richiami e comunicazioni che tutti gli associati sono tenuti a rispettare in forma scrupolosa e rigorosa. In caso di disordine interno, ovvero laddove talune circostanze degenerino nella indisciplina reiterata, è dovere del Catafratto informarne puntualmente e dettagliatamente il Senator per l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari.

 

  1. Requisiti per l’attribuzione di un grado:

Il Catafratto collabora col Console per istruire a dovere e assegnare un grado ai membri in prova e ai membri effettivi, illustrando loro le norme statutarie e spiegando i regolamenti torneo.

Ogni esaminando sarà ammesso alla valutazione delle abilità di gioco solo dopo il superamento di un colloquio (in presenza del Senator e dei Prefetti) volto ad accertare la conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti Torneo e dopo il benestare del Gran Consiglio, che valuterà ogni interessato per appurare se abbia adempiuto ai seguenti 4 precetti essenziali:

 

§  impegno, disciplina e dedizione nel miglioramento del gioco;

§  adeguata integrazione personale tra e con tutti i membri del Clan, socializzando adeguatamente anche attraverso le discussioni del forum;

§  descrizione di almeno 15 post relativi a partite di allenamento sostenute, da inserire nella propria cartella personale.

Per il conseguimento di questi scopi e per la miglior valutazione dell’interessato, il Catafratto svolge anche un monitoraggio costante sulle attività e sui comportamenti dell’esaminando, fornendo pareri e indicazioni al Senator, al Console e al Gran Consiglio.

 

 

ART. 11

(Gran Consiglio)

 

§   E’ l’organo legislativo per eccellenza, nonché suprema magistratura.

§   E’ presieduto dal Senator in collaborazione coi Prefetti che vi partecipano di diritto in aggiunta a 4  membri eletti, tutti con facoltà di voto e di proposta.

§   Il Gran Consiglio può essere sospeso dal Senator nei casi in cui costui, per motivi di giusta causa debitamente documentati, ravvisi un cattivo svolgimento della funzione o una violazione statutaria da parte di almeno 3 dei 4 consiglieri. La sospensione è immediatamente esecutiva e comporta l’impossibilità per il Gran Consiglio di esercitare il suo mandato. In questo caso si attiverà immediatamente un referendum in cui tutti i membri effettivi saranno chiamati a pronunciarsi sulla opportunità del provvedimento adottato dal Senator. Se questa sua iniziativa viene approvata, il Gran Consiglio viene definitivamente sciolto e si indiranno elezioni straordinarie entro 1 settimana: in questo caso, i suoi membri uscenti non potranno nuovamente candidarsi, ma il loro diritto rimarrà salvaguardato per la successiva elezione. Viceversa, se l’iniziativa del Senator viene respinta dal voto popolare, egli, entro una settimana  deve presentarsi obbligatoriamente al cospetto del Gran Consiglio il quale, oltre ad aver ripreso le sue interrotte funzioni, deciderà a maggioranza di due terzi (4 voti favorevoli su 6 complessivi) se rimuoverlo o meno dal suo incarico, ovvero se adottare nei suoi confronti una sospensione cautelativa (da 1 a 5 giorni), con immediato passaggio di poteri e funzioni ai Prefetti, fintanto che il Senator non ritorni nella sua piena capacità d’agire.

§   Analogamente, e sempre per  motivi di giusta causa debitamente documentati, dai quali si ravvisi un cattivo svolgimento della funzione o una violazione statutaria, il Senator può sospendere dall’incarico uno o più componenti del Gran Consiglio. L’esonero è immediatamente esecutivo. Se i consiglieri sospesi variano da uno a due, il loro reintegro o il loro definitivo esonero dalle funzioni sarà deciso dai rimanenti consiglieri superstiti. Se costoro approveranno l’iniziativa disciplinare del Senator, si procederà entro 1 settimana alla immediata rielezione straordinaria dei consiglieri mancanti.

§   Nei modi appresso descritti il Gran Consiglio può, a sua volta, destituire il Senator dal suo incarico.

§   Ogni votazione in seno al Gran Consiglio sarà valida solo se siano presenti almeno 3 dei 4 membri eletti;

§   Ogni proposta si ha per approvata con il voto favorevole della maggioranza relativa dei consiglieri presenti.

§   Nel caso di modifica degli articoli 4 e 11 dello  Statuto, la proposta deve ottenere il voto favorevole di almeno 5 dei 7 membri del Gran Consiglio (Senator compreso) e sottoposta successivamente a plebiscito da parte di tutti i “membri effettivi” del Clan. Nella votazione finale, il Gran Consiglio deve tener conto del risultato del plebiscito.

§   Assieme al Senator condivide le iniziative disciplinari sancite ai sensi e nei modi previsti nell’art.13.

 

Attribuzioni come organo legislativo:

1.     Si riunisce su richiesta di uno dei suoi membri e delibera sempre a maggioranza relativa degli aventi diritto (la metà più uno) presenti nella sessione.

  1. Il Senator vi partecipa come moderatore ma senza diritto di voto, salvo che nel caso di perfetta parità tra favorevoli e contrari in una votazione e nel caso di modifiche allo Statuto.

 

 

Attribuzioni come suprema magistratura:

1.     E’ un organo d’appello che si pronuncia sui provvedimenti disciplinari comminati dal Senator ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

2.     Se un provvedimento disciplinare dovesse colpire uno dei membri del Gran Consiglio, costui può presentare ricorso ma senza diritto di voto nella decisione finale.

3.     Si pronuncia anche sui ricorsi e le contestazioni che coinvolgano il Senator, il quale può essere sottoposto al suo giudizio disciplinare (nei modi e nei termini stabiliti in premessa a questo articolo) pur se sia uno solo dei membri del Gran Consiglio a richiederlo.

4.     Sentito il parere del Senator, si pronuncia assieme a lui su tutte le domande presentate da ex “membri effettivi” che, fuoriusciti per non più di due volte, intendano ottenere la riammissione al Clan. Tuttavia, particolari e speciali deroghe possono sempre essere decise dal Gran Consiglio in accordo col Senator.

5.     Su iniziativa debitamente motivata di 3 dei suoi 4 membri eletti, il Gran Consiglio può disporre a maggioranza assoluta (6 voti favorevoli su 6 previsti) la rimozione del Senator, cui seguirà una elezione straordinaria. Se il Senator uscente viene confermato nel suo incarico, potrà a sua volta procedere allo scioglimento anticipato del Gran Consiglio e alla revoca dei Prefetti, cui seguirà una nuova rielezione nei modi previsti in caso di elezioni straordinarie.

6.     Il Gran Consiglio si riunisce obbligatoriamente l’ultimo sabato di ciascun mese per approvare eventuali proposte o procedere ad una ricognizione complessiva volta a valutare l’adeguato comportamento di tutti i membri associati, siano essi effettivi o in prova, approvando o respingendo, ai sensi dell’art.13, le sanzioni disciplinari eventualmente proposte dal Senator.

7.     Salvo il caso di scioglimento anticipato, i 4 membri elettivi rimangono in carica 1 anno e possono essere rieletti .

8.     Possono essere eletti nel Gran Consiglio tutti quegli associati che abbiano compiuto 16 anni.

9.     I componenti del Gran Consiglio appongono un asterisco accanto al loro grado ufficiale presente nel nick che li identifica.

 

 

ART. 12

(Membri del Clan)

 

Il Clan si compone di membri effettivi, provvisori e aggregati e saltuari.

Si diventa membri effettivi trascorse almeno 4 settimane di prova effettiva, previa valutazione del Console e dei Catafratti (art.10).

Su deliberazione del Gran Consiglio, tutti i membri possono essere radiati dal Clan qualora si assentino per un periodo superiore a 2 settimane senza averne comunicato i motivi direttamente al Senator al Console o al Prefetto (nei modi che ritengano più opportuni), ovvero senza averlo annunciato nel Forum del Clan. Se l’assenza si ripete per oltre due volte,  il membro può incorrere nel definitivo allontanamento dal Clan.

L’abbandono immotivato del Clan da parte di un membro effettivo e la contestuale sua iscrizione presso altro raggruppamento comporta una automatica penalizzazione di 15 punti a valere sulla classifica personale e determina un periodo di quarantena più o meno lungo durante il quale è fatto obbligo a qualsiasi iscritto ITA di astenersi da qualsivoglia attività di gioco che richiami gli interessi del Clan. Il relativo provvedimento viene avviato dal Senator e deciso dal Gran Consiglio nella sola parte in cui si definiscano i termini della sua durata.

Ogni membro iscritto al Clan è tenuto a non diffondere all’esterno eventuali notizie o vicende che riguardino la vita associativa nel Clan e deve sempre eseguire le direttive impartite dal Senator, dal Console o stabilite dal Gran Consiglio: un provvedimento, per quanto non condivisibile, deve essere comunque adempiuto in maniera diligente, ma è possibile impugnarlo davanti al riesame del Gran Consiglio.

In tutte le sessioni di gioco, ogni iscritto è tenuto ad identificarsi con tag ITA e con il grado assegnato, salvo diversa disposizione a tutela dell’immagine del Clan all’esterno.

Attribuzioni:

 

La qualifica di MEMBRO EFFETTIVO è inconciliabile con l’affiliazione ad altro Clan:

 

1.     Ogni “membro effettivo” può presentare proposte al Gran Consiglio.

2.     Tutti i “membri effettivi” del Clan godono di elettorato passivo (cioè possono candidarsi) e attivo (ossia hanno diritto di voto nell’elezione del Senator e dei 5 membri componenti il Gran Consiglio. Il voto è segreto. Nelle elezioni per il Gran Consiglio, ciascuno può votare per un solo candidato.

3.     Ogni “membro effettivo” può proporre un sondaggio su qualsiasi questione attinente la vita e l’organizzazione del Clan, fatta eccezione per le sanzioni disciplinari e per le riammissioni di membri precedentemente fuoriusciti. L’esito del sondaggio sarà poi esaminato dal Gran Consiglio per le decisioni da adottare.

4.     Per essere promosso di grado, il membro effettivo presenta apposita richiesta nella sua cartella personale. La prova si sosterrà nel rispetto di quanto previsto all’art. 10, ossia alla presenza del Console, di due Catafratti e solo dopo che l’interessato avrà descritto con appositi post nella sua cartella almeno 5 partite sostenute coi suoi compagni di Clan nella settimana precedente il giorno fissato per il test di valutazione.

5.     ai sensi dell’art.11, comma 6, ogni membro effettivo è sottoposto al giudizio mensile del Gran Consiglio che approva o respinge, ai sensi dell’art.13, le sanzioni disciplinari eventualmente proposte dal Senator.

 

La qualifica di MEMBRO IN PROVA non consente l’elettorato attivo e passivo:

 

1.     Questa qualifica spetta a tutti i nuovi entrati nel Clan e sarà tenuta fin quando non sarà assegnato un grado definitivo che attesti  ufficialmente l’inserimento tra i membri effettivi del Clan.

2.     Un “membro in prova” può giocare il “Campionato a punti”, utile a metterlo in evidenza, e qualsiasi altra partita di Torneo in cui ci siano in palio dei punti, ma non può disputare il “Torneo delle civiltà”.

3.     Per ottenere il grado di “membro effettivo” l’interessato deve partecipare assiduamente alle partite e integrarsi con tutti i membri del Clan, socializzando con loro e partecipando alle discussioni nel Forum (art.10). Particolari indicazioni verranno fornite dal Senator nella cartella personale del nuovo arrivato mediante un apposito post di benvenuto. La mancanza di uno solo dei requisiti essenziali previsti all’art. 10 comporta l’automatica proroga del periodo di prova.

4.     Il membro in prova è abilitato nelle sezioni riservate del forum solo dopo essersi presentato personalmente e a voce.

 

Ciascun membro può presentare al Senator esposti o lamentele riguardanti tutti gli associati o gli organi del Clan. Il Senator, chiamate la parti in causa, si pronuncia sulla questione. Se l’esposto riguarda il Senator, esso viene trattato e discusso dal Gran Consiglio, che si pronuncia nel rispetto del vigente Statuto.

 

 

ART. 13

(Provvedimenti disciplinari)

 

Per manifesta indisciplina e insubordinazione gerarchica, per inosservanza delle norme statutarie ovvero per ogni altro motivo teso ad alterare l’armonia della vita comunitaria nel Clan, sono presi i necessari provvedimenti disciplinari, in relazione alla gravità dei comportamenti scorretti.

Ad eccezione delle espulsioni, tutti i provvedimenti disciplinari di questo articolo sono di competenza esclusiva del Senator, che li commina in via cautelativa rendendoli immediatamente vigenti, ma, per divenire definitivi, debbono ottenere il previo assenso del Gran Consiglio, che si pronuncia entro 1 settimana.

 

 

I provvedimenti disciplinari sono di 6 tipi:

 

Richiamo. Si commina per offese alla dignità della persona o per linguaggio volutamente e malignamente volgare. Comporta una penalizzazione di 5 punti a valere sulla classifica personale.

Penalità. Si applica nei casi di trasgressione dei regolamenti Torneo e viene comminata dalla Commissione Tornei, composta dai 2 Prefetti e da altri eventuali membri di nomina del Gran Consiglio.

Sospensione. Si commina per l’inadempimento di un ruolo assegnato, per violazione delle norme statutarie, per indisciplina, insubordinazione o scarsa solidarietà nei confronti di un compagno di Clan, ma può essere amnistiata per buona condotta. La sospensione, che deve essere debitamente motivata dal Senator, ha una durata tassativa di 7 giorni e rappresenta una sorta di rinvio a giudizio di fronte al Gran Consiglio, anticamera dell’espulsione. Durante i 7 giorni di sospensione il Gran Consiglio è tenuto a pronunciarsi sul caso, potendo infliggere una sanzione lieve (penalità da 1 a 10 punti nella classifica personale) o grave (espulsione). La sospensione comporta l’impossibilità a partecipare alle attività e ai tornei ufficiali interni al Clan.

Radiazione. Si commina per il venir meno di requisiti quali la partecipazione attiva e costante alla vita associativa del Clan. Colui che vi incorre viene escluso dall’elenco degli iscritti al Clan, ma conserva la possibilità di recuperare credito e fiducia laddove ricominci a partecipare alle sue attività, eccetto che nei tornei interni ed esterni, dai quali è precauzionalmente sospeso.

Salvo diversa indicazione e laddove non vi siano circostanze disciplinari ostative, colui che incorre nella radiazione può comunque mantenere la tag ITA, da utilizzare come membro saltuario laddove non possa reintegrarsi per tornare effettivo.

Espulsione. Si commina per gravi atti di insubordinazione gerarchica, per turbativa interna, per inadempimento di una direttiva stabilita dal Senator nell’interesse generale del Clan o di una norma approvata dal Gran Consiglio, per inosservanza delle norme dello Statuto, per discredito dell’immagine del Clan all’interno e all’esterno e per utilizzo di mezzi sleali nelle relazioni tra gli associati. L’espulsione viene sanzionata esclusivamente dal Gran Consiglio (chiamato a pronunciarsi entro 1 settimana), previa sospensione cautelare decisa in precedenza dal Senator. Colui che vi incorre non gode più del diritto di partecipare alle attività del Clan.

 

RICORSI. Contro i provvedimenti disciplinari è sempre ammesso ricorso al Gran Consiglio, che si pronuncerà sulla base di quanto disposto nell’art.11 di questo Statuto.

 

 

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