Aggiornato al 23.10.2009(Scarica)
STATUTO
ART. 1
(Premessa)
Il
Clan ITA è un circolo ricreativo, culturale e di svago che considera la propria
immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e
condivisi, in quanto patrimonio comune agli affiliati,. Tutti gli associati al
Clan ITA devono, pertanto, astenersi da qualunque comportamento - sia in
pubblico che in privato – che possa ledere l’immagine del Clan, ed agire al
meglio per garantire il rispetto della stessa in ogni luogo.
Tutti
i suoi iscritti si riconoscono per l’utilizzo della tag ITA e di un
corrispondente grado assegnato.
La
tag ITA appartiene ai soci fondatori che ne dispongono a maggioranza in
qualsiasi tempo e in ogni luogo. Tutti i nuovi iscritti prendono coscienza di
ciò e rinunciano a qualsiasi pretesa una volta accolti nel gruppo.
I
soci fondatori del Clan ITA, effettivi alla data del 16 marzo 2009, sono: ITA_
Impero.
All’interno
del Clan vige un’organizzazione gerarchica ma di stampo democratico, che
valorizza la libera espressione di pensiero di ciascun associato, purché resa
all’insegna della massima educazione e nel rispetto di persone, ruoli e
funzioni. Specifiche sanzioni disciplinari e di auto-tutela sono volte a
garantire l’unità e la continuità del Clan nel tempo, il rispetto delle
gerarchie e il buon comportamento di ciascuno secondo i canoni dell’ONESTA’,
della LEALTA’ e della SOLIDARIETA’.
q Per
ONESTA’, intendiamo la purezza d’animo dell’associato verso tutti, anche
se non appartenenti al Clan ITA;
q Per
LEALTA’, intendiamo il comportamento cristallino di chi affronta
l’avversario con generoso slancio ma nel rispetto della sua persona: senza
schernire lo sconfitto, senza inveire contro il vincitore e, soprattutto, senza
fare ricorso ad azioni spregevoli della morale, tese screditare il Clan, a
conseguire una vittoria immeritata o a raggiungere una posizione di prestigio
all’interno del Clan;
q per
SOLIDARIETA’, intendiamo l’impegno generoso del più forte che supporta
il più debole, del più abile che condivide le difficoltà dell’inesperto e del
più istruito che supporta culturalmente il meno sapiente, anche in un ambito
estraneo alle stesse finalità goliardiche del Clan: il tutto secondo un
reciproco e costante scambio di doti umane proprie di ciascuno.
Il
Clan ITA non persegue finalità offensive dell’altrui dignità, né intende
favorire o sollecitare forme di razzismo.
Sono
sottoposti al presente Statuto tutti i Regolamenti torneo e le normative
accessorie vigenti.
(Organi del Clan)
Gli organi
istituzionali del Clan sono i seguenti:
Ø il
SENATOR
Ø il
CONSOLE
Ø 2 PREFETTI
Ø il
CENSORE
Ø il
GRAN CONSIGLIO
(Gradi del Clan)
In ordine
d’importanza decrescente, resa in funzione delle abilità di gioco, nel
Clan sono attribuiti i seguenti gradi:
§ TRIBUNO …………. (non più di 5)
§ PALADINO
§ CATAFRATTO …….. (riservato solo
agli aiutanti di campo del Senator e del Console)
§ CAVALIERE
§ LEGIONARIO
§ ALABARDIERE
(Senator)
E’ il Capo Clan
istituzionale.
Viene eletto
annualmente (10 gennaio) da tutti i membri effettivi del Clan tra coloro che,
per carisma e affidabilità, meglio di altri rappresentano l’unità e la
continuità del Clan, garantendo l’armonia e la disciplina tra gli associati e
il sereno raccordo tra tutti gli organi operativi del Clan.
Alla carica di Senator
possono proporsi tutti i “membri effettivi” di età non inferiore a 20 anni, purché
siano stati continuativamente membri effettivi per non meno di 2 anni.
Attribuzioni:
1. E’
l’organo esecutivo per eccellenza: in questa sua veste interpreta le
norme dello Statuto, le leggi e le direttive approvate dal Gran Consiglio e le
rende operanti attraverso le proprie decisioni.
2. E’
un organo di verifica e di giudizio sul comportamento di tutti gli associati e
può inviare richiami in forma privata che invitano al rispetto
delle disposizioni vigenti e delle norme fondamentali sancite nello Statuto.
Nel caso in cui i richiami rimangano disattesi, può comminare i necessari
provvedimenti disciplinari nelle forme stabilite all’art.13.
3. Nomina,
sospende e revoca dal loro incarico fiduciario i Prefetti, i Tribuni,
l’Ambasciatore e il Censore.
4. Propone
al Gran Consiglio la nomina del Console.
5. Può
sospendere qualsiasi associato e rinviarlo al giudizio del Gran Consiglio
per la comminazione di uno dei provvedimenti disciplinari previsti all’art.13,
laddove un determinato comportamento sia da esso ritenuto lesivo dello Statuto
e dell’armonia interna al gruppo.
6. Nel caso in cui un
membro effettivo non dimostri di essere più sufficientemente integrato col
resto del gruppo ITA, disconosca le norme di organizzazione interna, assuma un
comportamento non consono alla migliore convivenza di tutti con tutti, ovvero
si renda protagonista di polemiche pretestuose che alterino l’armonia della
comunità, può essere rinviato dal Senator ad effettuare un nuovo periodo di
reintegro in qualità di membro in prova.
7. In
assenza del Console, esercita temporaneamente le sue funzioni e procede di
comune accordo col Prefetto ai necessari aggiornamenti dei gradi inerenti le
abilità di gioco.
8. Presiede
le riunioni del Gran Consiglio (art. 11), ma senza diritto di voto
nell’ambito della funzione legislativa, eccetto che nelle situazioni di
perfetta parità tra favorevoli e contrari in una votazione e nel caso di
modifiche allo Statuto. Redige il verbale delle decisioni adottate nel Gran
Consiglio dove funge da moderatore.
9. Ai
sensi di quanto previsto al successivo art.11 il Senator può procedere alla sospensione
del Gran Consiglio o di uno o più dei suoi componenti, cui può seguire lo scioglimento
anticipato previo plebiscito popolare.
10. Nei
termini e nei modi stabiliti dall’art.11, il Gran Consiglio può, a sua volta,
disporre la rimozione del Senator.
11. Per manifesta
indisciplina e insubordinazione gerarchica, per inosservanza delle norme
statutarie ovvero per ogni altro motivo teso ad alterare l’armonia della vita
comunitaria nel Clan, il Senator, nel rispetto della procedura stabilita
all’art.13, commina uno dei provvedimenti disciplinari previsti.
12. In
considerazione del suo elevato prestigio, il grado di Senator
(contrassegnato da un asterisco) rimane appannaggio di coloro che, pur avendo
terminato il loro mandato, ne avanzino esplicita richiesta.
(Console)
Viene nominato
annualmente dal Gran Consiglio su proposta del Senator, dopo esser stato prescelto come il più meritevole tra i Tribuni, purché
abbia compiuto almeno 18 anni e sia stato inquadrato continuativamente come
membro effettivo da non meno di 2 anni.
Attribuzioni:
4. Per manifesta indisciplina e
insubordinazione gerarchica, per inosservanza delle norme statutarie ovvero per
ogni altro motivo teso ad alterare l’armonia della vita comunitaria nel Clan,
può richiedere al Senator l’adozione di uno dei provvedimenti
disciplinari previsti all’art.13.
(Prefetto)
Attribuzioni:
1. I Prefetti sono due e durano in carica congiuntamente al
Senator, che li nomina come suoi collaboratori fiduciari e che, in qualsiasi
momento, può revocare e sostituire.
2. Partecipa
di diritto alle attività del Gran Consiglio, supportando il Senator nella sua
funzione di moderatore.
3. Esercita
un monitoraggio costante sul buon comportamento interno al Clan fungendo da
riferimento per tutti in caso di assenza del Senator, al quale riferisce
puntualmente per ogni questione attinente la disciplina degli associati.
4.
Nella sua veste di supremo
magistrato, il Prefetto si avvale dell’ausilio dei Catafratti e può inviare
richiami in “forma privata” che invitino ad un comportamento corretto e al
rispetto delle norme dello Statuto. Qualora l’interessato non sia
raggiungibile, i richiami possono essere eccezionalmente scritti nelle cartelle
personali site all’interno del Forum. Tutti sono tenuti ad osservare
questi richiami disciplinari.
5.
Per
manifesta indisciplina e insubordinazione gerarchica, per inosservanza delle
norme statutarie ovvero per ogni altro motivo teso ad alterare l’armonia della
vita comunitaria nel Clan, può richiedere al Senator l’adozione di uno
dei provvedimenti disciplinari previsti all’art.13.
(Ambasciatore)
L’Ambasciatore é nominato dal
Senator come sua persona di fiducia nei rapporti esterni e quale portavoce
ufficiale del Senator.
(Censore)
E’
nominato dal Senator come sua persona di fiducia, competente nel settore
informatico. E’ scelto tra coloro che meglio di altri riescono con lui a
collaborare per l’aggiornamento del sito del Clan, per il suo mantenimento e
perfezionamento.
(Tribuno)
E’ nominato dal Senator tra
quei Paladini che, raggiunto il 18° anno di età, siano stati inquadrati
continuativamente come membri effettivi da non meno di 2 anni, eguaglino il
Console in abilità di gioco e si distinguano per serietà di comportamento,
carisma, affabilità nei rapporti umani e per spiccate doti morali.
1. E’ un grado di
estremo rilievo, costituendo una sorta di anticamera del Consolato: soltanto i
Tribuni, infatti, possono competere con il Console in carica per essere eletti
al suo posto.
(Catafratto)
E’
un grado essenziale, in quanto ricopre due fondamentali incarichi:
§ di
aiuto al Console per l’inquadramento dei membri in prova e l’eventuale
promozione dei membri effettivi (art.12);
§ di
supporto al Senator e ai Prefetti per il mantenimento della
disciplina interna al Clan.
Attribuzioni:
Il Catafratto collabora col Console per istruire a dovere
e assegnare un grado ai membri in prova e ai membri effettivi, illustrando loro
le norme statutarie e spiegando i regolamenti torneo.
Ogni esaminando sarà ammesso alla valutazione delle
abilità di gioco solo dopo il superamento di un colloquio (in
presenza del Senator e dei Prefetti) volto ad accertare la conoscenza dello
Statuto e dei Regolamenti Torneo e dopo il benestare del Gran Consiglio, che
valuterà ogni interessato per appurare se abbia adempiuto ai seguenti 4
precetti essenziali:
§ impegno, disciplina e dedizione nel
miglioramento del gioco;
§ adeguata integrazione personale tra e
con tutti i membri del Clan, socializzando adeguatamente anche attraverso le
discussioni del forum;
§ descrizione di almeno 15 post relativi
a partite di allenamento sostenute, da inserire nella propria cartella
personale.
Per il conseguimento di questi scopi e per la miglior valutazione
dell’interessato, il Catafratto svolge anche un monitoraggio costante sulle
attività e sui comportamenti dell’esaminando, fornendo pareri e indicazioni al
Senator, al Console e al Gran Consiglio.
(Gran Consiglio)
§ E’ l’organo legislativo per
eccellenza, nonché suprema magistratura.
§ E’ presieduto dal Senator
in collaborazione coi Prefetti che vi partecipano di diritto in aggiunta
a 4 membri eletti, tutti con facoltà di voto e di proposta.
§ Il Gran Consiglio può essere sospeso
dal Senator nei casi in cui costui, per motivi di giusta causa debitamente
documentati, ravvisi un cattivo svolgimento della funzione o una violazione
statutaria da parte di almeno 3 dei 4 consiglieri. La sospensione è
immediatamente esecutiva e comporta l’impossibilità per il Gran Consiglio di
esercitare il suo mandato. In questo caso si attiverà immediatamente un
referendum in cui tutti i membri effettivi saranno chiamati a pronunciarsi
sulla opportunità del provvedimento adottato dal Senator. Se questa sua
iniziativa viene approvata, il Gran Consiglio viene definitivamente sciolto
e si indiranno elezioni straordinarie entro 1 settimana: in questo caso,
i suoi membri uscenti non potranno nuovamente candidarsi, ma il loro diritto
rimarrà salvaguardato per la successiva elezione. Viceversa, se l’iniziativa
del Senator viene respinta dal voto popolare, egli, entro una
settimana deve presentarsi obbligatoriamente
al cospetto del Gran Consiglio il quale, oltre ad aver ripreso le sue
interrotte funzioni, deciderà a maggioranza di due terzi (4 voti favorevoli su
6 complessivi) se rimuoverlo o meno dal suo incarico, ovvero se adottare nei
suoi confronti una sospensione cautelativa (da 1 a 5 giorni), con immediato
passaggio di poteri e funzioni ai Prefetti, fintanto che il Senator non ritorni
nella sua piena capacità d’agire.
§ Analogamente, e sempre per motivi di giusta causa debitamente
documentati, dai quali si ravvisi un cattivo svolgimento della funzione o una
violazione statutaria, il Senator può sospendere dall’incarico uno o più
componenti del Gran Consiglio. L’esonero è immediatamente esecutivo. Se i
consiglieri sospesi variano da uno a due, il loro reintegro o il loro
definitivo esonero dalle funzioni sarà deciso dai rimanenti consiglieri
superstiti. Se costoro approveranno l’iniziativa disciplinare del Senator, si
procederà entro 1 settimana alla immediata rielezione straordinaria dei
consiglieri mancanti.
§ Nei modi appresso descritti il
Gran Consiglio può, a sua volta, destituire il Senator dal suo incarico.
§ Ogni votazione in seno al Gran
Consiglio sarà valida solo se siano presenti almeno 3 dei 4 membri eletti;
§ Ogni proposta si ha per
approvata con il voto favorevole della maggioranza relativa dei
consiglieri presenti.
§
Nel caso di modifica degli articoli 4 e 11 dello Statuto, la proposta deve ottenere il
voto favorevole di almeno 5 dei 7 membri del Gran Consiglio (Senator compreso)
e sottoposta successivamente a plebiscito da parte di tutti i “membri
effettivi” del Clan. Nella votazione finale, il Gran Consiglio deve tener conto
del risultato del plebiscito.
§
Assieme al Senator condivide le iniziative disciplinari sancite ai
sensi e nei modi previsti nell’art.13.
Attribuzioni
come organo legislativo:
1. Si riunisce su
richiesta di uno dei suoi membri e delibera sempre a maggioranza relativa degli
aventi diritto (la metà più uno) presenti nella sessione.
Attribuzioni
come suprema magistratura:
1. E’ un organo
d’appello che si pronuncia sui provvedimenti disciplinari comminati dal Senator
ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.
2. Se un provvedimento
disciplinare dovesse colpire uno dei membri del Gran Consiglio, costui può
presentare ricorso ma senza diritto di voto nella decisione finale.
3.
Si
pronuncia anche sui ricorsi e le contestazioni che coinvolgano il Senator, il
quale può essere sottoposto al suo giudizio disciplinare (nei modi e nei
termini stabiliti in premessa a questo articolo) pur se sia uno solo dei membri
del Gran Consiglio a richiederlo.
4. Sentito il parere del
Senator, si pronuncia assieme a lui su tutte le domande presentate da ex
“membri effettivi” che, fuoriusciti per non più di due volte, intendano
ottenere la riammissione al Clan. Tuttavia, particolari e speciali deroghe
possono sempre essere decise dal Gran Consiglio in accordo col Senator.
5. Su iniziativa
debitamente motivata di 3 dei suoi 4 membri eletti, il Gran Consiglio può
disporre a maggioranza assoluta (6 voti favorevoli su 6 previsti) la rimozione
del Senator, cui seguirà una elezione straordinaria. Se il Senator uscente
viene confermato nel suo incarico, potrà a sua volta procedere allo
scioglimento anticipato del Gran Consiglio e alla revoca dei Prefetti, cui
seguirà una nuova rielezione nei modi previsti in caso di elezioni
straordinarie.
6. Il Gran Consiglio si riunisce obbligatoriamente l’ultimo
sabato di ciascun mese per approvare eventuali proposte o procedere ad una
ricognizione complessiva volta a valutare l’adeguato comportamento di tutti i
membri associati, siano essi effettivi o in prova, approvando o respingendo, ai
sensi dell’art.13, le sanzioni disciplinari eventualmente proposte dal Senator.
7. Salvo il caso di
scioglimento anticipato, i 4 membri elettivi rimangono in carica 1 anno e
possono essere rieletti .
8. Possono essere eletti
nel Gran Consiglio tutti quegli associati che abbiano compiuto 16 anni.
9. I componenti del Gran
Consiglio appongono un asterisco accanto al loro grado ufficiale presente nel
nick che li identifica.
(Membri del Clan)
Il
Clan si compone di membri effettivi, provvisori e aggregati e saltuari.
Si
diventa membri effettivi trascorse almeno 4 settimane di prova effettiva,
previa valutazione del Console e dei Catafratti (art.10).
Su deliberazione del
Gran Consiglio, tutti i membri possono essere radiati dal Clan qualora si
assentino per un periodo superiore a 2 settimane senza averne comunicato i
motivi direttamente al Senator al Console o al Prefetto (nei modi che ritengano
più opportuni), ovvero senza averlo annunciato nel Forum del Clan.
Se
l’assenza si ripete per oltre due volte, il membro può incorrere nel
definitivo allontanamento dal Clan.
L’abbandono immotivato del Clan da parte di un
membro effettivo e la contestuale sua iscrizione presso altro raggruppamento
comporta una automatica penalizzazione di 15 punti a valere sulla classifica
personale e determina un periodo di quarantena più o meno lungo durante il
quale è fatto obbligo a qualsiasi iscritto ITA di astenersi da qualsivoglia
attività di gioco che richiami gli interessi del Clan. Il relativo provvedimento
viene avviato dal Senator e deciso dal Gran Consiglio nella sola
parte in cui si definiscano i termini della sua durata.
Ogni membro iscritto
al Clan è tenuto a non diffondere all’esterno eventuali notizie o vicende che
riguardino la vita associativa nel Clan e deve sempre eseguire le direttive
impartite dal Senator, dal Console o stabilite dal Gran Consiglio: un
provvedimento, per quanto non condivisibile, deve essere comunque adempiuto in
maniera diligente, ma è possibile impugnarlo davanti al riesame del Gran
Consiglio.
In tutte le sessioni di gioco, ogni iscritto
è tenuto ad identificarsi con tag ITA e con il grado assegnato, salvo diversa
disposizione a tutela dell’immagine del Clan all’esterno.
Attribuzioni:
La qualifica di MEMBRO EFFETTIVO è inconciliabile con
l’affiliazione ad altro Clan:
1.
Ogni
“membro effettivo” può presentare proposte al Gran Consiglio.
2. Tutti i “membri
effettivi” del Clan godono di elettorato passivo (cioè possono candidarsi) e
attivo (ossia hanno diritto di voto nell’elezione del Senator e dei 5
membri componenti il Gran Consiglio. Il voto è segreto. Nelle elezioni per il
Gran Consiglio, ciascuno può votare per un solo candidato.
3. Ogni “membro
effettivo” può proporre un sondaggio su qualsiasi questione attinente la
vita e l’organizzazione del Clan, fatta eccezione per le sanzioni disciplinari
e per le riammissioni di membri precedentemente fuoriusciti. L’esito del
sondaggio sarà poi esaminato dal Gran Consiglio per le decisioni da adottare.
4. Per essere promosso
di grado, il membro effettivo presenta apposita richiesta nella sua cartella
personale. La prova si sosterrà nel rispetto di quanto previsto all’art. 10,
ossia alla presenza del Console, di due Catafratti e solo dopo che
l’interessato avrà descritto con appositi post nella sua cartella almeno 5
partite sostenute coi suoi compagni di Clan nella settimana precedente il
giorno fissato per il test di valutazione.
5. ai sensi dell’art.11, comma 6, ogni membro effettivo è
sottoposto al giudizio mensile del Gran Consiglio che approva o respinge, ai
sensi dell’art.13, le sanzioni disciplinari eventualmente proposte dal Senator.
La qualifica di MEMBRO IN PROVA non consente l’elettorato attivo
e passivo:
1. Questa qualifica
spetta a tutti i nuovi entrati nel Clan e sarà tenuta fin quando non sarà
assegnato un grado definitivo che attesti
ufficialmente l’inserimento tra i membri effettivi del Clan.
2. Un “membro in prova”
può giocare il “Campionato a punti”, utile a metterlo in evidenza, e qualsiasi
altra partita di Torneo in cui ci siano in palio dei punti, ma non può
disputare il “Torneo delle civiltà”.
3. Per ottenere il grado
di “membro effettivo” l’interessato deve partecipare assiduamente alle partite
e integrarsi con tutti i membri del Clan, socializzando con loro e partecipando
alle discussioni nel Forum (art.10). Particolari
indicazioni verranno fornite dal Senator nella cartella personale del nuovo
arrivato mediante un apposito post di benvenuto. La mancanza di uno solo dei requisiti
essenziali previsti all’art. 10 comporta l’automatica proroga del periodo di
prova.
4. Il membro in prova è
abilitato nelle sezioni riservate del forum solo dopo essersi presentato
personalmente e a voce.
Ciascun membro può presentare al Senator esposti
o lamentele riguardanti tutti gli associati o gli organi del Clan. Il Senator,
chiamate la parti in causa, si pronuncia sulla questione. Se l’esposto riguarda
il Senator, esso viene trattato e discusso dal Gran Consiglio, che si pronuncia
nel rispetto del vigente Statuto.
(Provvedimenti disciplinari)
Per manifesta
indisciplina e insubordinazione gerarchica, per inosservanza delle norme
statutarie ovvero per ogni altro motivo teso ad alterare l’armonia della vita
comunitaria nel Clan, sono presi i necessari provvedimenti disciplinari, in
relazione alla gravità dei comportamenti scorretti.
Ad eccezione delle
espulsioni, tutti i provvedimenti disciplinari di questo articolo sono di
competenza esclusiva del Senator, che li commina in via cautelativa rendendoli
immediatamente vigenti, ma, per divenire definitivi, debbono ottenere il previo
assenso del Gran Consiglio, che si pronuncia entro 1 settimana.
I provvedimenti
disciplinari sono di 6 tipi:
Richiamo. Si commina per
offese alla dignità della persona o per linguaggio volutamente e malignamente
volgare. Comporta una penalizzazione di 5 punti a valere sulla classifica
personale.
Penalità. Si applica nei casi
di trasgressione dei regolamenti Torneo e viene comminata dalla Commissione Tornei, composta dai
2 Prefetti e da altri eventuali membri di nomina del Gran Consiglio.
Sospensione. Si commina per
l’inadempimento di un ruolo assegnato, per violazione delle norme statutarie,
per indisciplina, insubordinazione o scarsa solidarietà nei confronti di un
compagno di Clan, ma può essere amnistiata per buona condotta. La sospensione,
che deve essere debitamente motivata dal Senator, ha una durata tassativa di 7
giorni e rappresenta una sorta di rinvio a giudizio di fronte al Gran
Consiglio, anticamera dell’espulsione. Durante i 7 giorni di sospensione il Gran
Consiglio è tenuto a pronunciarsi sul caso, potendo infliggere una sanzione
lieve (penalità da 1 a 10 punti nella classifica personale) o grave
(espulsione). La sospensione comporta l’impossibilità a partecipare alle
attività e ai tornei ufficiali interni al Clan.
Radiazione. Si commina per il
venir meno di requisiti quali la partecipazione attiva e costante alla vita
associativa del Clan. Colui che vi incorre viene escluso dall’elenco degli
iscritti al Clan, ma conserva la possibilità di recuperare credito e fiducia
laddove ricominci a partecipare alle sue attività, eccetto che nei tornei
interni ed esterni, dai quali è precauzionalmente sospeso.
Salvo diversa
indicazione e laddove non vi siano circostanze disciplinari ostative, colui che
incorre nella radiazione può comunque mantenere la tag ITA, da utilizzare come
membro saltuario laddove non possa reintegrarsi per tornare effettivo.
Espulsione. Si commina per
gravi atti di insubordinazione gerarchica, per turbativa interna, per
inadempimento di una direttiva stabilita dal Senator nell’interesse generale
del Clan o di una norma approvata dal Gran Consiglio, per inosservanza delle
norme dello Statuto, per discredito dell’immagine del Clan all’interno e
all’esterno e per utilizzo di mezzi sleali nelle relazioni tra gli associati.
L’espulsione viene sanzionata esclusivamente dal Gran Consiglio
(chiamato a pronunciarsi entro 1 settimana), previa sospensione cautelare
decisa in precedenza dal Senator. Colui che vi incorre non gode più del diritto
di partecipare alle attività del Clan.
RICORSI. Contro i provvedimenti disciplinari è sempre ammesso ricorso al Gran Consiglio, che si pronuncerà sulla base di quanto disposto nell’art.11 di questo Statuto.
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